Tra le attività previste dal d.lgs. 81/2008 in merito al corretto approccio da tenere sulla sicurezza sul lavoro, l’effettuazione di una periodica e attenta valutazione del rischio rappresenta certamente uno dei passaggi fondamentali, utile per poter individuare tutte le possibili fonti di pericolo che possano mettere a repentaglio l’incolumità e la salute dei lavoratori. Il preposto a tale attività avrà l’importante compito di analizzare tutti i potenziali rischi in ambito aziendale, e stimare il livello di pericolosità degli stessi, proponendo e pianificando poi i relativi interventi finalizzati al loro contenimento o eliminazione, grazie ai corsi proposti da Soluzioni Srl.
Un simile compito, per la cui delicatezza un crescente numero di aziende si stanno rivolgendo con incarico RSPP esterno, è evidentemente centrale all’interno della disciplina della sicurezza sul lavoro, e dalla consapevole effettuazione di questo incarico dipenderà la possibilità di poter individuare in modo unico e ponderato il quadro dei rischi specifici.
A titolo di esempio, si tenga conto che sebbene per una “generica” azienda l’impianto elettrico possa costituire un pericolo potenziale, la presenza della conformità dell’impianto, abbinato alle manutenzioni periodiche da effettuarsi, alla fruizione di sole apparecchiature marcate CE e la relativa formazione del proprio personale, saranno attività da pianificare e accertare, in grado di contenere evidentemente il livello di rischio (pur senza azzerarlo in modo assoluto).
A sua volta, la valutazione del rischio andrà a collimare all’interno di un apposito report (il documento di valutazione del rischio – DVR) in cui devono essere ricondotti tutti i pericoli che sono presenti in azienda (ovviamente, a livello potenziale) e l’analisi della stima del livello di rischio. Il calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto della probabilità che il rischio possa sfociare in un infortunio del lavoratore, e conseguentemente della gravità del pregiudizio che sarebbe possibile soffrire da questo infortunio.
Generalmente, sulla base di quanto sopra sono individuabili 4 livelli di probabilità (improbabile, remoto, probabile, frequente) e 4 livelli di danno (lieve, modesto, rilevante, gravissimo). Il rischio viene così prodotto dal prodotto dei due elementi, con una valutazione numerica da 1 a 16, in cui 1, il livello minimo, rappresenta una sicurezza evidentemente accettabile (per quanto occorra pur sempre monitorare il relativo rischio nel tempo), mentre 16, il livello massimo, determina una condizione inaccettabile e pertanto in grado di bloccare l’operatività fino a quando non si saranno posti in essere gli adeguamenti che possano permettere di ricondurre il livello di rischio ad un valore più tollerabile.
Il documento di valutazione dei rischi dovrà essere sempre integrato all’interno dell’azienda, e dovrà essere accompagnato da un piano di interventi utile per poter contenere, eliminare e/o tenere sotto controllo i rischi di infortunio o di malattia professionale.
Si tenga conto che la valutazione del rischio non può essere attribuita “per sempre” all’interno dell’organizzazione, e che sarà sottoposta a una revisione periodica. Per la valutazione di alcuni fattori fisci (come il rumore e le vibrazioni) e chimici (come l’uso di vernici e di colle), o ancora cancerogeni (come la presenza di amianto e polveri), si dovrà procedere almeno una volta ogni 4 anni.