L’assemblea condominiale è il luogo in cui si decidono le sorti del condominio e dei rapporti condominiali, su parti comuni, e non solo. Ma quali sono i mezzi di convocazione? Quali sono gli strumenti ammessi per poter convocare i singoli condomini? E come funziona la convocazione nel caso di immobili in comproprietà?
Cerchiamo di vederci un po’ chiaro. Iniziamo con il rammentare che un’assemblea condominiale, nel caso di assemblea ordinaria, può essere convocata con raccomandata a/r, con congruo anticipo, via fax (ma è sconsigliato), via Pec o ancora con consegna a mano, facendosi rilasciare una ricevuta. Per le assemblee sul mutamento di destinazione d’uso, invece, non viene prevista la consegna a mani, e per tutte le riunioni non sono in ogni caso ammessi mezzi diversi rispetto a quelli previsti dalla legge, come l’immissione in cassetta postale che è spesso invece oggetto di utilizzo da parte delle amministrazioni condominiali.
E per gli immobili in comproprietà? Nel caso in cui l’immobile sia di più proprietari, devono essere convocati con la massima attenzione tutti i comproprietari, con invii che non potranno essere cumulativi, ma che dovranno essere effettuati separatamente per ciascun proprietario.
È comunque ammesso l’invio di un solo avviso solo in caso di comproprietari conviventi (ad esempio coniugi). In ogni caso, all’assemblea parteciperà solo uno dei convocati, scelto di comune accordo oppure a mediante votazione a maggioranza dei comproprietari .