Da qualche tempo è in vigore una nuova procedura che disciplina le dimissioni dei genitori. La nuova modulistica, aggiorna la procedura c.d. di convalida delle dimissioni, obbligatoria per i lavoratori genitori in caso di dimissioni o di risoluzioni consensuali dal lavoro, con l’obiettivo di verificare la genuinità della decisione del lavoratore di abbandonare il lavoro, ossia che le dimissioni o la risoluzione consensuale non sia il frutto di alcun tipo di «condizionamento» del datore di lavoro.
Per quanto concerne l’iter, la procedura è oggi disciplinata dall’art. 55 del dlgs n. 151/2001 (Tu maternità), modificato dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero) e dal 25 giugno 2015 dal dlgs n. 151/2015 (Jobs act).
La disciplina in questione stabilisce che devono essere convalidate, presso le competenti direzioni territoriali del lavoro (Dtl), le dimissioni/risoluzioni consensuali presentate: a) dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza; b) dai genitori (lavoratrice o lavoratore) durante i primi tre anni di vita del bambino (i primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento ovvero, in caso di adozione internazionale, i primi tre anni dalla proposta di incontro con il minore adottando).
Una volta ricevuta la richiesta di convalida, l’ufficio avvia il procedimento da concludere entro 45 giorni con emissione del provvedimento di convalida, in seguito al quale il datore di lavoro può dare il via libera alla risoluzione del rapporto.
Il procedimento prevede che: a) la lavoratrice/il lavoratore sia obbligatoriamente ascoltato dall’ufficio, al fine di valutare l’effettiva e consapevole volontà a risolvere il rapporto di lavoro; b) i funzionari diano informazione ai lavoratori sui principali diritti previsti dalla normativa sulla maternità e sulla possibilità di rivolgersi alla consigliera provinciale di parità; c) la lavoratrice/il lavoratore compili un apposito modulo di autodichiarazione.