Secondo l’ultima legge, approvata in direttissima dal Governo per semplificare la giustizia italiana e rendere più snelle le procedure di pignoramento, anche i creditori dovranno trascrivere l’atto di pignoramento relativo all’estinzione di un debito mediante esproprio di un veicolo.
La trascrizione avviene al PRA e si basa sul deposito della nota di iscrizione a ruolo con le copie dei documenti dell’esecuzione. L’operazione deve essere effettuata entro 30 giorni, per evitare la perdita di efficacia del pignoramento stesso, per cui i soggetti interessati al recupero del debito devono agire con velocità per concludere positivamente la procedura.
Il veicolo pignorato per estinguere il debito, infatti, viene iscritto al PRA e quindi non può più circolare a causa del fermo amministrativo. Attenzione, in quanto secondo la nuova normativa, il debitore ha il diritto di poter dimostrare che il veicolo gli serve per esercitare la propria attività o professione e che non può essere sostituito con altri beni. Cosa accade in questo caso?
Il pignoramento è limitato ad un quinto del suo valore e in più può essere eseguito se e solo se il debitore non ha altri beni su cui ci si possa rifare per ottenere il credito dovuto. Il decreto non chiarisce nel dettaglio come questa specifica possa essere dimostrata .
In ogni caso, il pignoramento ha validità di 360 giorni e la vendita all’asta non può avvenire prima di 300 giorni dalla notifica del pignoramento. Nella pratica, se l’avvocato difensore di chi ha contratto un debito si appella a questa fattispecie, il debitore può rimanere in possesso della sua vettura per questo periodo di tempo e la procedura di recupero del debito slitta di ben un anno.